Proroga scadenza bando PIT (Progetti Integrati Territoriali) e rettifica punto 8.5.1 allegato A

  Avvisi di bandi e gare

Quanto segue sarà pubblicato sul BURT n. 49 del 5 dicembre 2018:

Proroga data di scadenza bando

Visto il testo del bando pubblicato sul pubblicato sul BURT n. 40, parte III del 3 ottobre 2018, vista la complessità procedurale e i passaggi che gli enti pubblici in qualità di capofila devono fare;

Viste le richieste del territorio;

il CdA del GAL MontagnAppennino del 21/11/2018 ha ritenuto opportuno prorogare il termine di scadenza del bando pubblicato sul BURT n. 40, parte III del 3 ottobre 2018, modificandone il punto 5.1, nei seguenti termini:

5.1 Modalità e termini di presentazione dei PIT e relativi allegati

Al fine della richiesta del sostegno previsto con il presente bando, il PIT può essere sottoscritto e presentato sul sistema informativo di ARTEA dal Capofila a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURT del presente bando ed entro le ore 13:00 del giorno lunedì 14 gennaio 2019.

 

 

Rettifica punto 8.5.1 dell’allegato A DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICHE PER LE SOTTOMISURE/TIPI DI OPERAZIONI COLLEGATE AL BANDO “PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI (PIT)”

Vista l’approvazione dell’ADG con AOOGRT_0528400_2018-11-20 delle modifiche al bando 6.4.4 “Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività commerciali” il punto 8.5.1 dell’allegato A DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICHE PER LE SOTTOMISURE/TIPI DI OPERAZIONI COLLEGATE AL BANDO “PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI (PIT)” è modificato nei seguenti termini:

8.5.1 Richiedenti/beneficiari

Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno i seguenti soggetti:

Micro[1] e Piccole Imprese[2] (ai sensi della raccomandazione UE n. 361/2003) dei servizi del commercio (T.U. Codice Regionale del Commercio) nel settore della vendita al dettaglio come definito all’ Art. 15 comma 1 punto b)[3], inquadrabili come esercizi di vicinato così come definiti all’ Art.15 comma 1 punto d)[4] o come empori polifunzionali così come definiti all’ Art. 20[5] e attività di Somministrazione di alimenti e bevande di cui all’Art. 41.

[1] La Raccomandazione n. 361/2003 prevede: “Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR”.

[2] La Raccomandazione n. 361/2003 prevede: “Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR”.

[3] Art. 15 Comma b) T.U. Codice Regionale del Commercio: Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intendono:

b) per commercio al dettaglio, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.

[4] Art. 15 Comma d) T.U. Codice Regionale del Commercio – Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intendono:

d) per esercizi di vicinato, quelli aventi superficie di vendita non superiore a 300 metri quadrati;

[5] Art. 20 T.U. Codice Regionale del Commercio:

Empori Polifunzionali – Nelle zone montane e insulari nonché negli ambiti territoriali, urbani ed extraurbani, con popolazione inferiore a tremila abitanti individuati dal comune ed interessati da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita possono svolgere in un solo esercizio, detto emporio polifunzionale, oltre all’attività commerciale, altri servizi di interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati, secondo le modalità e le condizioni stabilite dal comune.